STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“TRANSUMANISMO INVERSO”
Art. 1 - Denominazione e sede
È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa vigente, l’Associazione Culturale denominata “Transumanismo Inverso”, apartitica e aconfessionale.
L’Associazione ha sede legale in Roma, Vicolo del Grottino n. 13.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione di sedi operative, uffici o delegazioni in altre città italiane o all’estero, purché operino nel rispetto degli scopi istituzionali dell’Associazione.
L’Associazione opera su tutto il territorio nazionale ed europeo, nonché a livello internazionale, attraverso la partecipazione a progetti, reti e collaborazioni con enti pubblici e privati che condividano le sue finalità. L’Associazione può aderire a coordinamenti, federazioni e reti nazionali e internazionali con finalità affini, nonché promuovere attività di cooperazione culturale e scientifica a livello globale, in linea con i suoi obiettivi statutari, con particolare attenzione alla promozione dell’Etica Evolutiva Universale e della Costituzione delle Intelligenze nel contesto dello sviluppo tecnologico e dell’intelligenza artificiale.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 - Scopi e finalità
L’Associazione persegue esclusivamente finalità culturali, di ricerca e divulgazione, senza scopo di lucro. Si propone di promuovere una visione del progresso tecnologico che ponga l’essere umano al centro dello sviluppo scientifico e digitale, garantendo che l’innovazione sia sempre guidata dai valori di libertà, dignità e giustizia sociale. In linea con i principi sanciti dal Manifesto del Transumanismo Inverso, l’Associazione intende diffondere e affermare un’etica del progresso non solo regolatoria o difensiva, ma costruttiva e proattiva, assumendo come fondamento l’Etica Evolutiva Universale, che orienta la tecnologia verso la valorizzazione della complessità umana.
L’Associazione promuove la ricerca, lo studio e la divulgazione di modelli di governance che assicurino un equilibrio tra uomo e intelligenza artificiale, prevenendo derive distopiche e garantendo il primato etico dell’essere umano. A tale scopo sostiene l’istituzione della Corte della Giustizia Universale delle Intelligenze, un organismo sovranazionale incaricato di vigilare sul rispetto dei principi dell’Etica Evolutiva Universale nella progettazione e applicazione delle tecnologie avanzate.
L’Associazione favorisce il dialogo interdisciplinare tra scienza, filosofia, arte e cultura, promuovendo la produzione e diffusione di opere artistiche, letterarie e multimediali che esplorino il rapporto tra uomo e tecnologia.
Per la realizzazione delle proprie finalità organizza convegni, seminari, mostre, laboratori didattici, progetti di ricerca e divulgazione, collaborazioni con istituzioni accademiche, enti culturali e scientifici a livello nazionale e internazionale.
Art. 3 - Attività
L’Associazione svolge attività culturali, educative e scientifiche attraverso ogni mezzo e strumento idoneo alla diffusione dei propri valori e obiettivi. Essa promuove il dibattito interdisciplinare e la sensibilizzazione sui temi dell’innovazione, dell’etica del progresso tecnologico e del rapporto tra esseri umani e intelligenze artificiali, organizzando convegni, conferenze, corsi di formazione, ricerche, pubblicazioni, mostre, festival artistici ed eventi divulgativi.
L’Associazione può inoltre curare, promuovere e diffondere opere artistiche, letterarie, cinematografiche, televisive e multimediali, nonché ogni altra forma di espressione creativa e divulgativa coerente con le proprie finalità. A tal fine, può avvalersi di piattaforme digitali, strumenti editoriali e ogni altro mezzo di comunicazione, inclusi web, social media, canali televisivi e piattaforme di streaming.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione può raccogliere fondi attraverso iniziative di crowdfunding, sponsorizzazioni, donazioni e bandi pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.
L’Associazione può inoltre stipulare convenzioni, protocolli d’intesa e accordi di collaborazione, anche in compartecipazione, con enti pubblici e privati, istituzioni culturali, accademiche e scientifiche, società, associazioni, fondazioni, imprese e organizzazioni nazionali e internazionali. Può aderire a reti associative e promuovere iniziative congiunte con organismi istituzionali e governativi che condividano i suoi obiettivi e contribuiscano al progresso dell’umanità verso un’evoluzione tecnologica consapevole ed eticamente orientata.
Art. 4 - Soci
Possono far parte dell’Associazione persone fisiche e giuridiche, incluse associazioni, enti e organizzazioni pubbliche o private, che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.
Si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.
- I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e ne garantiscono la continuità strategica e Essi non possono essere esclusi dall’Associazione, salvo in caso di gravi violazioni statutarie accertate, con delibera dell’Assemblea adottata con una maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto.
- I soci ordinari aderiscono successivamente, condividono le finalità dell’Associazione e partecipano alle attività associative. Possono essere soci ordinari sia persone fisiche sia enti, associazioni o altre persone giuridiche.
- I soci onorari sono personalità, enti o istituzioni che si sono distinti per meriti particolari in linea con gli obiettivi dell’Associazione.
L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego non è soggetto a ricorso.
I soci cessano di appartenere all’Associazione per:
-
- Recesso volontario
- Decadenza automatica per mancato versamento della quota associativa, se prevista
- Indegnità o comportamento contrario agli scopi associativi, accertati dal Consiglio Direttivo
Eventuali modifiche statutarie che incidano sui diritti e sulle prerogative dei soci fondatori possono essere approvate solo con il consenso unanime dei soci fondatori.
Art. 5 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
Eventuali modifiche alla struttura degli organi dell’Associazione devono essere deliberate dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Art. 6 - Assemblea dei soci
L’Assemblea è composta da tutti i soci e rappresenta l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea:
- Approva il bilancio e le linee
- Elegge e revoca il Consiglio Direttivo e il Presidente
- Delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
- Delibera in via definitiva sui ricorsi dei soci esclusi
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide:
- In prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto
- In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti
I membri del Consiglio Direttivo non possono votare nelle delibere relative all’approvazione del bilancio e alla loro responsabilità.
L’Assemblea può essere autoconvocata su richiesta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto, qualora il Presidente o il Consiglio Direttivo non la convochino entro i termini previsti.
Art. 6 bis - Modalità di riunione e voto telematico
L’Assemblea e il Consiglio Direttivo possono riunirsi sia in presenza sia in modalità telematica, tramite strumenti di videoconferenza o piattaforme digitali, a condizione che siano garantiti:
- L’identificazione certa dei partecipanti
- La possibilità di intervento e di espressione del voto
La convocazione deve contenere le modalità di accesso alla piattaforma utilizzata per la riunione telematica.
È ammessa l’espressione del voto per via elettronica, purché sia garantita l’identificazione dell’associato votante.
Nel caso di voto telematico, il Presidente dell’Associazione o un soggetto incaricato dal Consiglio Direttivo deve verificare l’identità dei votanti e la regolarità della procedura.
Le deliberazioni adottate mediante riunione telematica sono valide a tutti gli effetti.
Art. 7 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 a un massimo di 9, eletti dall’Assemblea.
Almeno il 50% dei membri deve essere scelto tra i Soci Fondatori, ove disponibili.
I membri del Consiglio Direttivo:
- Restano in carica 5 anni e sono rieleggibili
- Se eletti tra i Soci Fondatori, restano in carica 10 anni e sono rieleggibili senza limiti
Nel caso in cui un membro decada, il suo sostituto viene nominato dall’Assemblea, garantendo ove possibile la continuità della rappresentanza dei Soci Fondatori.
Il Consiglio Direttivo:
- Amministra l’Associazione e cura la gestione ordinaria e straordinaria
- Predispone il bilancio
- Delibera su tutte le questioni che non siano riservate all’Assemblea.
- Può istituire commissioni o gruppi di lavoro, stabilendone composizione, funzioni e modalità operative
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e può delegare specifiche funzioni ai membri del Consiglio Direttivo.
Art. 8 - Presidente sociali.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e presiede il Consiglio Direttivo.
Ha il compito di:
- Rappresentare l’Associazione nei rapporti esterni
- Convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo
- Coordinare le attività associative e vigilare sull’attuazione delle decisioni assunte dagli organi sociali
- Sovrintendere alla corretta gestione dell’Associazione in conformità con lo statuto e le delibere degli organi sociali.
L’eventuale revoca del Presidente deve essere deliberata dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto, salvo i casi di dimissioni volontarie.
Art. 9 – Esclusione dei soci
L’appartenenza all’Associazione può cessare per:
- Recesso volontario da parte del socio
- Mancato pagamento della quota associativa, se prevista, per un periodo superiore a due mesi
- Indegnità o comportamento gravemente contrario agli scopi e ai valori dell’Associazione, inclusa la violazione dello statuto, delle delibere degli organi sociali o il danneggiamento dell’immagine, del patrimonio o degli interessi dell’Associazione.
L’esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, con decisione motivata e comunicata per iscritto all’interessato. Prima della delibera definitiva, al socio viene garantito il diritto di presentare controdeduzioni entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
Il socio escluso può presentare ricorso all’Assemblea, che decide in via definitiva con la maggioranza dei presenti. Le eventuali quote associative già versate non saranno restituite.
I soci fondatori non possono essere esclusi, salvo in caso di gravi violazioni statutarie accertate. L’eventuale esclusione di un socio fondatore deve essere deliberata dall’Assemblea con una maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto.
Art. 10 - Revisione legale dei conti
Se necessario, l’Assemblea può nominare un organo di revisione legale dei conti, composto da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Art. 11 - Patrimonio e risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione provengono da:
- Quote associative, se previste
- Donazioni e sponsorizzazioni da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati
- Contributi pubblici e privati, nazionali e internazionali
- Entrate derivanti dall’organizzazione di attività culturali, educative e scientifiche, quali convegni, mostre, festival, corsi di formazione e altre iniziative coerenti con le finalità associative.
- Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni, opere artistiche, audiovisive, multimediali e materiali divulgativi prodotti o promossi dall’Associazione.
- Fondi raccolti tramite campagne di crowdfunding e altre forme di finanziamento partecipativo
- Eventuali entrate derivanti da attività commerciali marginali e accessorie, connesse alle finalità istituzionali dell’Associazione.
- Il patrimonio dell’Associazione è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività associative e al perseguimento degli scopi statutari.
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione ai soci, amministratori e collaboratori, salvo che non siano destinati a finalità istituzionali o previste dalla normativa vigente.
Art. 11-bis – Sostenitori e Mecenati dell’Associazione
L’Associazione può ricevere donazioni, contributi e sponsorizzazioni da parte di persone fisiche, enti e aziende che ne condividano le finalità. Tali soggetti, pur non assumendo la qualifica di soci, possono essere riconosciuti pubblicamente come Sostenitori o Mecenati dell’Associazione, senza diritti di voto o di partecipazione agli organi sociali.
L’Associazione può prevedere modalità di riconoscimento per i sostenitori, quali:
- Ringraziamenti pubblici in eventi, pubblicazioni o sul sito web ufficiale
- Certificati o attestati di merito per il sostegno fornito
- Possibilità di partecipare a iniziative culturali riservate ai sostenitori
Le donazioni e i contributi ricevuti saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari, in conformità con la normativa vigente.
Art. 12 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei soci. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto a enti con finalità analoghe.
Art. 13 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle normative vigenti in materia di associazioni culturali.





